Con il D.Lgs 106 del 3 agosto 2009, correttivo del D. Lgs 81/08, sono state rese note diverse disposizioni integrative in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare oggi vogliamo approfondire meglio quella relativa alla visita medica obbligatoria a seguito di una lunga malattia.
All’art. 26, comma 2, vi è l’obbligo, in caso di un lungo periodo di assenza per motivi di salute, di sottoporre il lavoratore ad una visita medica prima del suo ritorno al lavoro. Il Legislatore ha stabilito un criterio di giudizio per decidere la circostanza della “lunga malattia” unendolo direttamente alla nozione di “comporto secco”, ovvero prevenendo l’obbligo dell’accertamento sanitario solo se la durata dell’assenza per motivi di salute sia superiore ai 60 giorni continuativi.
Questa previsione normativa se da un lato trova la sua ratio nell’esigenza di verificare se c’è ancora l’idoneità alla mansione del lavoratore malato per un certo periodo di tempo, dall’altro lato non copre i tanti casi in cui il lavoratore, pur assentandosi per periodi di tempo suddivisi, potrebbe non essere più idoneo alla mansione.
Potrebbe anche verificarsi il caso di un’assenza inferiore ai 60 giorni ma che tuttavia richiederebbero comunque un accertamento da parte del medico competente. In definitiva l’obbligo di un preciso confine temporale, se da una parte semplifica il problema, dall’altra non garantisce in pieno la tutela del lavoratore. E’ da notare che la norma ha limitato il controllo al solo caso di malattia, ovvero qualsiasi tipo di situazione in cui la prestazione lavorativa sia incompatibile con le esigenze di salvaguardia della salute del lavoratore, che comunque deve avere comportato un’assenza superiore ai 60 giorni.
Non è chiaro però se i 60 giorni devono essere conteggiati anche quando l’attività lavorativa è ferma (festività, domenica, chiusure aziendali per ferie, cassa integrazione, ecc..), o bisogna tener conto solo dei giorni ai quali è obbligatorio giustificare l’assenza dal lavoro. Da un’interpretazione strettamente letterale ci si potrebbe orientare sulla seconda soluzione prospettata; tuttavia, posta la ratio della norma da un’interpretazione logico sistematica sembra più corretta, invece, la prima, ossia considerare il periodo in cui il lavoratore è appunto in malattia come da certificazione medica prodotta.
Newsletter del 07.10.2016 - La visita medica a seguito di una lunga malattia