LA FORMAZIONE AI LAVORATORI: scadenze ed obblighi per i nuovi assunti
E’ con il punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 che è stata regolamentata la formazione dei lavoratori nel caso di nuove assunzioni.
Secondo tale punto infatti:
“Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”.
E’ chiaro quindi che, secondo quanto sopra indicato, l’Accordo ha richiesto che la formazione dei lavoratori neoassunti, ma questo vale anche per i dirigenti ed i preposti, avvenga anteriormente o, se ciò non risulti possibile, contestualmente all’assunzione, come del resto è stato indicato nelle disposizioni di legge, e che la formazione stessa debba essere completata prima che il lavoratore sia adibito alla sua attività. I 60 giorni indicati nell’Accordo, e da far notare, non costituiscono un periodo entro il quale il datore di lavoro ha l’obbligo di avviare la formazione, come indicato nel quesito, ma un periodo entro il quale lo stesso la deve comunque completare se proprio non lo ha potuto fare prima che il lavoratore fosse avviato alla sua attività.
In conclusione, anche nel caso di un rapporto di lavoro di breve durata il datore deve comunque provvedere a formare il lavoratore neoassunto anteriormente o contestualmente all’assunzione ed in caso di inadempimento lo stesso può essere sottoposto a sanzione in occasione di una visita ispettiva da parte dell’organo di vigilanza avendo violato il citato art. 37 comma 1.
La sanzione per gli inadempienti è stabilita dall’art. 55 comma 5 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 nell’arresto da due a quattro mesi o nell’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Newsletter n. 2 del 11.02.2013 - LA FORMAZIONE AI LAVORATORI