NUOVE REGOLE PER LA QUARANTENA
A seguito della circolare del ministero della salute del 12/10/20 sono state ridefinite le regole per la quarantena dei soggetti asintomatici.
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
- un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato dal decimo giorno.
Attenzione:
- non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità. Nel caso di contatti stretti di contatti stretti si consiglia, a scopo precauzionale, di prediligere una modalità di lavoro in smart working, e laddove ciò non risulti possibile, di garantire l’accesso ai luoghi di lavoro indossando mascherina chirurgica o mascherina ffp2.
- Non effettuare il tampone a inizio quarantena: non serve per ridurre i giorni della quarantena e non dà la certezza di essere negativi (se si è nel periodo di incubazione, che va fino a 14 giorni dal contatto con il soggetto positivo, il test risulta negativo)
La maggior contagiosità di un soggetto malato si ha dalle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi, per questo la ricerca dei contatti si fa risalendo alle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi.
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CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI | Quarantena | 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso | Tampone antigenico rapido o molecolare negativo a fine quarantena eseguito a partire dal 10° giorno | ||||||||||||
CONTATTI STRETTI
SINTOMATICI |
Quarantena | 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso | Risoluzione della sintomatologia e tampone antigenico rapido o molecolare negativo a fine quarantena eseguito a partire dal 10° giorno |
Al fine di garantire un corretto contact tracing e una pronta segnalazione dei contatti stretti lavorativi all’ATS di competenza, si raccomanda di effettuare una tempestiva segnalazione al Medico competente aziendale di eventuali casi di positività a Covid-19 NON APPENA IL DATORE DI LAVORO NE VIENE A CONOSCENZA.
Si precisa inoltre che per quanto concerne la riammissione in comunità sia di un caso positivo sia di un contatto stretto, essa risulta totalmente di competenza del Medico di medicina generale o dell’ATS, e NON del Medico competente, che collabora con il Datore di lavoro e con l’ATS unicamente nell’individuazione dei contatti stretti in ambito lavorativo.
DEFINIZIONE DI “CONTATTO STRETTO”
Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: “qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso. Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso”. Di seguito alcuni esempi:
– una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
– una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la
stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso
COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a
distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala
d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-
19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
Al fine di limitare il diffondersi del contagio e il numero di persone da considerare contatto stretto di un positivo è importante rispettare le regole comportamentali aziendali: indossare sempre la mascherina negli spazi comuni, indossare la mascherina durante le riunioni in presenza anche se viene mantenuta la distanza (come da ultimo DPCM si raccomanda di prediligere riunioni in modalità remota) e durante i tragitti in auto con colleghi, igienizzarsi frequentemente le mani, rispettare il distanziamento di sicurezza e ridurre al minimo indispensabile i momenti in cui la mascherina non può essere indossata (pausa caffè o pausa pranzo con i colleghi).
In particolare, si evidenzia che l’uso di mascherine facciali deve essere considerato solo come una misura complementare e non in sostituzione delle misure preventive consolidate, come, ad esempio, il distanziamento fisico, l’igiene respiratoria (tra cui tossire o starnutire in un fazzoletto monouso o nella piega del gomito per evitare di trasmettere agli altri le goccioline con le secrezioni respiratorie), l’igiene meticolosa delle mani e l’evitare di toccarsi con le mani il viso, il naso, gli occhi e la bocca.
Le mascherine utilizzate possono essere anche mascherine monouso o mascherine lavabili, a triplo strato, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate per coprire dal mento fino al di sopra del naso. Queste ultime devono essere lavate adeguatamente dopo ogni utilizzo per mantenere la loro efficacia. Non potendo quindi garantire che ogni dipendente mantenga adeguatamente detersa la propria mascherina lavabile, negli ambienti di lavoro si raccomanda l’utilizzo delle sole mascherine chirurgiche fornite dal Datore di lavoro, che devono essere adeguatamente smaltite dopo ogni utilizzo.